STATUTO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DELLA BIRRA-Marca Gallica”
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
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Art 1- A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata
" AMICI DELLA BIRRA- Marca Gallica."
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Art 2- L'associazione ha sede in Senigallia, in via Campo Boario, 11.
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Art 3- L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità culturali e ricreative e la sua struttura è democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo,del volontariato e dei principi generali dell'ordinamento.
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Art 4- L'associazione ha le seguenti finalità:
1) Diffondere la cultura e le tradizioni della birra
2) Ampliare le conoscenze di tutti gli aspetti di ciò che è inerente al mondo della birra compresa la divulgazione delle tecniche di produzione ed home brewing.
3) Promuovere attraverso corsi, incontri, degustazioni, feste e momenti conviviali il consumo razionale e critico della birra
4) Porsi come punto di riferimento sul territorio per singoli ed enti od associazioni i quali vogliano conoscere o approfondire a vari livelli le proprie competenze sul mondo della birra
5) Accrescere le competenze dei propri Soci con corsi di aggiornamento mirati alla formazione così essi stessi possano essere ambasciatori della cultura birraria
6) Diffondere la propria attività, anche attraverso l’organizzazione di rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottare tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno; l’associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
7) promuovere, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere
Art. 5- L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
TITOLO III – SOCI
Art. 6 - Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali che, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Art. 7 - Per essere ammessi a socio è necessario aver compiuto il diciottesimo hanno di età e presentare domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e la compilazione della scheda associativa
2- dichiarare di attenersi al presente Regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.
3- E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio Direttivo stesso il quale, nel suo primo incontro, si pronuncerà in modo definitivo.
Art. 8 - I soci ,all’atto dell’ammissione, hanno diritto a ricevere la tessera sociale di validità di un anno, e sono tenuti al versamento della quota sociale annuale che permette di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Il socio è tenuto anche al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Art. 9 - La quota sociale è stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno e dovrà essere versata dal socio in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo associativo annuale.
Art. 10 - I soci possono venire espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento nella successiva Assemblea dei soci
Art. 11 Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
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TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
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Art 12 - Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.
Art 13 - L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.
Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima, e comunicazione tramite lettera, email o sms, inviati almeno 10 giorni prima.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del codice civile.Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, conferisce l’incarico ad un socio. Le riunioni vengono riassunte con verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. Al verbale si allegano, deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o posta elettronica.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di quindici, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti e gli eventuali successivi solo per ripristinare il numero minimo. In prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario. E’ presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal suo Vice.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di votazioni in parità il voto del Presidente è considerato doppio.
Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 16 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice presidente.
Art. 17 - Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Segretario svolge le seguenti funzioni: redige i verbali dell’assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; espone nella sede sociale la convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni: tiene la contabilità, i registri contabili, e la cassa, redige i bilanci, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Qual’ora le varie attività svolte all’interno dell’associazione impongano la costituzione di organi o figure aggiuntive, spetterà al Consiglio Direttivo la loro relativa costituzione e la nomina dei soci preposti alle cariche dei nuovi organi.
Art 19 Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art 20 - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative annuali e contributi straordinari degli associati;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici,
nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a
qualunque titolo
- patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’associazione
Art 21 - L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 22 - Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei Soci Fondatori
Art. 23 - In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
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Art 24 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
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